[1]da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni

[2]1. La Corte, i suoi beni, i suoi redditi e le altre proprieta', le sue operazioni e transazioni saranno esenti da tutte le imposte dirette, che comprendono, fra l'altro, le imposte sui redditi, le imposte sui capitali e le imposte societarie, nonche' le imposte dirette applicate da autorita' locali e provinciali. Resta tuttavia inteso che la Corte non chiedera' l'esenzione da imposte che, di fatto, altro non sono se non oneri per servizi di utilita' pubblica, erogati a tasso fisso, in base alla quantita' dei servizi resi, e che possono essere specificamente individuati, descritti ed elencati. 2. La Corte sara' esente da tutti i dazi doganali, dalle imposte sull'entrata delle importazioni e da divieti e restrizioni alle importazioni ed alle esportazioni degli articoli importati o esportati dalla Corte per uso ufficiale e per le sue pubblicazioni. 3. I beni importati o acquistati in esenzione non saranno venduti o altrimenti liquidati nel territorio di uno Stato Parte, se non alle condizioni concordate con le autorita' competenti dello Stato Parte in questione.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art8 · fonte su Normattiva