(1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, la GIGO e i suoi possedimenti, proprieta' e profitti saranno esenti da ogni tassazione diretta. (2) Gli articoli importati, esportati o trasferiti dalla GIGO per le sue funzioni ufficiali saranno esenti da dazi doganali, tasse e altre imposte, nonche' da proibizioni o restrizioni riguardanti importazioni, esportazioni o trasferimenti. Resta inteso tuttavia che gli articoli importati sotto tale esenzione non saranno venduti nel Paese ospitante se non in base alle condizioni concordate con il suo Governo. Resta inteso altresi' che tale esenzione non richiede che le Parti consentano l'importazione, esportazione o trasferimento di articoli contrari ai regimi nazionali di controllo delle armi o alle relative leggi e regolamenti. (3) Riguardo alle tasse su beni e servizi acquistati dalla GIGO e strettamente necessari per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali, la GIGO godra' di esenzione o agevolazione sul pagamento di tali tasse su acquisti importanti, in conformita' alle consuetudini del Paese ospitante. Ai fini della presente Convenzione, per acquisti importanti si intendono acquisti di beni o forniture di servizi di un valore superiore alla soglia, laddove applicabile, stabilita dalla legislazione del Paese ospitante rispetto alle organizzazioni internazionali. Tali requisiti tuttavia non influiscono sui principi generali stabiliti in questo paragrafo.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
