[1]di dazi e/o imposte

[2]1. Di norma, la Corte non chiedera' l'esenzione da dazi e/o imposte comprese nel prezzo dei beni mobili e immobili e dalle imposte versate per servizi resi. Cio' nonostante, quando la Corte, per uso ufficiale, effettuera' acquisti ingenti di proprieta' e beni o servizi su cui sono applicati o applicabili dazi e/o imposte identificabili, gli Stati Parte stipuleranno adeguate intese amministrative per l'esenzione da tali tariffe o per il rimborso dell'importo del dazio e/o dell'imposta versata. 2. I beni acquistati in esenzione o con rimborso non saranno venduti o altrimenti liquidati, se non in conformita' con le condizioni enunciate dallo Stato Parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso. Non saranno concesse esenzioni o rimborsi per oneri su servizi di pubblica utilita' erogati alla Corte.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art9 · fonte su Normattiva