Parti si impegnano a proteggere i diritti della proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di accordi internazionali firmati da entrambe le Parti, Qualora necessario, entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale. Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprieta' intellettuale e derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a Terze Parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;131~accordo-art12 · fonte su Normattiva