Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale. Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprieta' intellettuale e derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28~accordo-art4 · fonte su Normattiva