Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le parti. Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale. Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprieta' intellettuale e derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di proprieta' intellettuale. Le Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie fra gli Enti statali e pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

Testo vigente dal 19 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;11~accordo-art17 · fonte su Normattiva