1. Nel quadro delle competenze garantite dalla presente Convenzione, il Comitato coopera con tutti gli organi pertinenti, gli uffici, le agenzie specializzate e i fondi delle Nazioni Unite, con gli organi istituiti da Trattati internazionali, con le procedure speciali delle Nazioni Unite e con gli organi delle organizzazioni internazionali regionali pertinenti nonche' con tutte le istituzioni, agenzie o uffici competenti degli Stati che operano per la tutela delle persone dalle sparizioni forzate. 2. Nell'adempiere al suo mandato, il Comitato opera in consultazione con altri organi istituiti dagli strumenti internazionali sui diritti umani, in particolare il Comitato sui diritti umani istituito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, al fine di assicurare la coerenza delle rispettive osservazioni e raccomandazioni.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art28 · fonte su Normattiva