[1]Lotta alla criminalita' organizzata

[2]Le parti convengono di cooperare nella lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione. Tale cooperazione intende in particolare applicare e promuovere, se del caso, le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art20 · fonte su Normattiva