[1]Lotta alla criminalita' organizzata
[2]Le parti convengono di cooperare nella lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione. Tale cooperazione intende in particolare applicare e promuovere, se del caso, le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
Testo vigente dal 19 aprile 2024
