1. Se il Comitato riceve informazioni affidabili indicanti che uno Stato Parte sta gravemente violando le disposizioni della presente Convenzione, puo', dopo essersi consultato con lo Stato Parte interessato, richiedere ad uno o piu' dei suoi membri di intraprendere senza ritardo una visita e di presentargli un rapporto. 2. Il Comitato notifica allo Stato Parte interessato, in forma scritta, la propria intenzione di organizzare una visita, indicando la composizione della delegazione e gli scopi della visita; lo Stato Parte fornira' risposta al Comitato entro un termine ragionevole. 3. Sulla base di una richiesta circostanziata dello Stato interessato, il Comitato puo' decidere di procrastinare la visita o di cancellarla. 4. Se lo Stato Parte da' il proprio consenso alla visita, il Comitato e lo Stato Parte in questione cooperano per definire le modalita' della visita e lo Stato Parte fornisce al Comitato tutte le agevolazioni necessarie per condurre con successo la visita. 5. A seguito della visita, il Comitato comunica allo Stato Parte interessato le sue osservazioni e raccomandazioni.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art33 · fonte su Normattiva