1. Il Comitato presenta un rapporto annuale sulla propria attivita' a norma della presente Convenzione agli Stati Parte e all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 2. Prima che un'osservazione riguardante uno Stato Parte sia pubblicata nel rapporto annuale, lo Stato Parte interessato ne e' informato preventivamente e gli e' assegnato un tempo ragionevole per replicare. Tale Stato Parte puo' richiedere che i propri commenti o osservazioni siano pubblicati nel rapporto.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art36 · fonte su Normattiva