1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parita' con gli uomini:
- a)lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
- b)lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
- c)gli stessi diritti e le stesse responsabilita' nell'ambito del matrimonio ed all'atto del suo scioglimento;
- d)gli stessi diritti e le stesse responsabilita' come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sara' la considerazione preminente;
- e)gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;
- f)i medesimi diritti e responsabilita' in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorche' questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sara' la considerazione preminente;
- g)gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;
- h)gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprieta', di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilita' dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso. 2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'eta' minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
