1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:
- a)durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato:
- b)quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato. 2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficolta' che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi, previsti dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
