1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane, al massimo, ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformita' all'articolo 18 della presente Convenzione. 2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art20 · fonte su Normattiva