1. Gli Stati parti presentano al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle relazioni sulle misure da loro adottate al fine di dare esecuzione ai loro impegni in virtu' della presente Convenzione, entro un periodo di un anno, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato parte interessato. Gli Stati parti presentano successivamente, ogni quattro anni, delle relazioni complementari, in merito ad ogni nuova misura adottata, ed ogni altra relazione richiesta dal Comitato. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette le relazioni a tutti gli Stati parti. 3. Ogni relazione e' esaminata dal Comitato, che puo' esprimere i commenti di ordine generale che riterra' adeguati in merito alla relazione e trasmette detti commenti allo Stato parte interessato. Tale Stato parte puo' comunicare, in risposta al Comitato, ogni osservazione che ritenga utile. 4. Il Comitato puo', a sua discrezione, decidere di riprodurre nella relazione annuale che esso predispone, in conformita' all'articolo 24, ogni commento da esso formulato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, corredato dalle osservazioni ricevute in merito dallo Stato parte interessato. Qualora lo Stato parte interessato lo richieda, il Comitato puo' anche riprodurre la relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art19 · fonte su Normattiva