1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non e' considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunita' e di trattamento, siano raggiunti. 2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternita' non e' considerato un atto discriminatorio.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art4 · fonte su Normattiva