Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:

  • a)al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorita' o della superiorita' dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;
  • b)al fine di far si che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternita' e' una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilita' comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli e' in ogni caso la considerazione principale.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art5 · fonte su Normattiva