1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che ne' il matrimonio con uno straniero, ne' il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito. 2. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art9 · fonte su Normattiva