La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorita' competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile. E' abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art219 · fonte su Normattiva