[1]1. Il presente protocollo necessita la ratifica, l'accettazione o l'approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 2. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati firmatari:

[2](a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione; (b) la data di entrata in vigore del presente protocollo.

Testo vigente dal 25 maggio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-28;132~protocollo-art2 · fonte su Normattiva