[1]1. Il presente protocollo necessita la ratifica, l'accettazione o l'approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 2. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati firmatari:
[2](a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione; (b) la data di entrata in vigore del presente protocollo.
Testo vigente dal 25 maggio 2004
