[1]Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi facenti tutti ugualmente fede, viene depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Fatto a Bruxelles, il venticinque maggio millenovecentonovantanove.

[2]Per la Repubblica italiana Vincenzo Visco

Testo vigente dal 25 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-28;132~protocollo-art4 · fonte su Normattiva