[1]Istituti e Associazioni Culturali
[2]Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita' finanziarie, l'attivita' di istituzioni culturali dell'altra Parte Contraente, quali Istituti di Cultura, Associazioni Culturali e Istituzioni Scolastiche. Tali istituzioni usufruiranno di tutte le facilitazioni necessarie all'effettiva realizzazione delle loro attivita', nel rispetto delle leggi in vigore nel Paese ospitante.
Testo vigente dal 2 novembre 2020
