[1]Istituti e Associazioni Culturali

[2]Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita' finanziarie, l'attivita' di istituzioni culturali dell'altra Parte Contraente, quali Istituti di Cultura, Associazioni Culturali e Istituzioni Scolastiche. Tali istituzioni usufruiranno di tutte le facilitazioni necessarie all'effettiva realizzazione delle loro attivita', nel rispetto delle leggi in vigore nel Paese ospitante.

Testo vigente dal 2 novembre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;143~accordo-art6 · fonte su Normattiva