Ciascuna delle Parti contraenti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', le attivita' delle istituzioni culturali e l'apertura di istituti di cultura nell'altro Paese. Le Parti contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.

Testo vigente dal 10 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~art8 · fonte su Normattiva