Appelli ai membri sponsorizzatori (a) Qualora una somma debba essere pagata dall'Agenzia per una perdita derivante da una garanzia sponsorizzata e tale somma non possa essere prelevata dalle disponibilita' del Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione, l'Agenzia fara' appello ad ogni membro sponsorizzatore affinche' versi al Fondo la quota di detta somma a suo carico stabilita conformemente al paragrafo (b), articolo 1 del presente Allegato. (b) Nessun membro sara' tenuto ad effettuare un qualsivoglia versamento a seguito di una richiesta conforme alle disposizioni del presente articolo qualora il totale dei versamenti da esso effettuati ecceda l'ammontare globale delle garanzie date a copertura degli investimenti da lui sponsorizzati. (c) Allo scadere di una garanzia data a copertura di un investimento sponsorizzato da un membro, la responsabilita' di detto membro sara' ridotta della parte equivalente all'ammontare di tale garanzia; detta responsabilita' si ridurra' inoltre proporzionalmente al pagamento da parte dell'Agenzia di qualsiasi rivendicazione nei confronti dell'investimento sponsorizzato, e sussistera' sino allo scadere di tutte le garanzie date a coperture di investimenti sponsorizzati pendenti al momento di detto pagamento. (d) Qualora un membro sponsorizzatore non sia tenuto ad effettuare un versamento a seguito di richieste effettuate in base alle disposizioni del presente articolo per via delle limitazioni contemplate ai paragrafi (b) e (c) di cui sopra, o qualora un membro sponsorizzatore non versi la somma dovuta in risposta a tale richiesta, la responsabilita' del pagamento di detta somma ricadra' sugli altri membri sponsorizzatori proporzionalmente alle loro quote. La responsabilita' dei membri conformemente al presente paragrafo sara' soggetta alle limitazioni enunciate ai paragrafi (b) e (c) di cui sopra. (e) Qualsiasi versamento da parte di un membro sponsorizzatore successivo ad una richiesta conforme al presente articolo avverra' tempestivamente ed in valuta convertibile.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
