[1]ALLEGATO I GARANZIE DI INVESTIMENTI SPONSORIZZATI IN BASE ALL'ARTICOLO 24
[2]Articolo 1. Sponsorizzazione (a) Ogni membro potra' sponsorizzare per garanzia un investimento che un investitore di una qualunque nazionalita', o che investitori di diverse nazionalita' intendano effettuare. (b) Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi (b) e (c) del presente Allegato, ogni membro sponsorizzatore condividera' assieme agli altri membri sponsorizzatori le perdite secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti sponsorizzati, allorquando e nella misura in cui tali perdite non possano essere coperte da Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione di cui all'articolo 2 del presente Allegato, secondo il rapporto tra il grado massimo di responsabilita' eventualmente assunta attraverso le garanzie fornite per gli investimenti da esso sponsorizzati e l'ammontare totale della eventuale massima responsabilita' secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti sponsorizzati da tutti i membri. (c) Nel decidere il rilascio di garanzia conformemente al presente Allegato, l'Agenzia valutera' attentamente l'eventualita' che il membro sponsorizzatore possa far fronte ai propri obblighi in base al presente Allegato e dara' priorita' a quegli investimenti co-sponsorizzati dai paesi ospiti interessati. (d) L'Agenzia consultera' periodicamente i membri sponsorizzatori relativamente alle operazioni oggetto del presente Allegato.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
