Votazione Per ogni delibera relativa ad investimenti sponsorizzati, ogni membro sponsorizzatore disporra' di un voto supplementare ogni diecimila Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata in base alla sponsorizzazione; ogni membro che accolga un investimento sponsorizzato dispporra' di un voto supplementare ogni diecimile Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata per un investimento sponsorizzato che esso abbia accolto. Tali voti supplementari saranno espressi solo per delibere relative ad investimenti sponsorizzati, e saranno altrimenti tralasciati nella determinazione del potere di voto dei membri.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~allegato-i-art7 · fonte su Normattiva