Votazione Per ogni delibera relativa ad investimenti sponsorizzati, ogni membro sponsorizzatore disporra' di un voto supplementare ogni diecimila Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata in base alla sponsorizzazione; ogni membro che accolga un investimento sponsorizzato dispporra' di un voto supplementare ogni diecimile Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata per un investimento sponsorizzato che esso abbia accolto. Tali voti supplementari saranno espressi solo per delibere relative ad investimenti sponsorizzati, e saranno altrimenti tralasciati nella determinazione del potere di voto dei membri.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
