Termini e condizioni I termini e le condizioni di ogni contratto di garanzia saranno determinati dall'Agenzia conformemente alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione, purche' l'Agenzia non copra la totalita' delle perdite dell'investimento assicurato. I contratti di garanzia saranno approvati dal Presidente secondo le direttive del Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
