Termini e condizioni I termini e le condizioni di ogni contratto di garanzia saranno determinati dall'Agenzia conformemente alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione, purche' l'Agenzia non copra la totalita' delle perdite dell'investimento assicurato. I contratti di garanzia saranno approvati dal Presidente secondo le direttive del Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art16 · fonte su Normattiva