Riassicurazione (a) L'Agenzia potra', in base alle condizioni previste all'articolo 1 del presente allegato, provvedere alla riassicurazione di un membro, di un'agenzia del medesimo, di un'agenzia regionale come previsto all'articolo 20, paragrafo (a) della presente convenzione, o di una compagnia privata di assicurazione operante in un paese membro. Le disposizioni di cui al presente allegato relativmente alle garanzie e di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione saranno applicate mutatis mutandis alla riassicurazione contemplata dal presente paragrafo. (b) L'Agenzia potra' riassicurare gli investimenti da essa garantiti in base al presente allegato e fara' fronte ai costi di tale riassicurazione attingendo al Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione. Il Consiglio di amministrazione stabilira' se e in qual misura l'obbligo di ripartizione delle perdite fra i membri sponsorizzatori di cui all'articolo 1, paragrafo (b) del presente allegato puo' essere ridotto in ragione della copertura riassicurativa ottenuta.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
