[1]Cooperazione giuridica

[2]1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la ratifica e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato relative alla cooperazione giuridica e alle controversie a livello internazionale e alla protezione dei minori. 2. Le Parti convengono di agevolare e incoraggiare il ricorso all'arbitrato per comporre le controversie civili e commerciali private ogniqualvolta gli strumenti internazionali applicabili lo consentano. 3. Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull'assistenza giuridica reciproca e sull'estradizione, il che comprende eventualmente l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite, tra cui lo statuto di Roma della Corte penale internazionale di cui all'art. 6 del presente accordo, e l'applicazione di tali strumenti.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art31 · fonte su Normattiva