Elezione degli amministratori. (a) Gli amministratori sono eletti in conformita' alla Tabella B. (b) Gli amministratori rimangono in carica fin quando non vengano eletti i loro successori. Se la carica di un amministratore si rende vacante oltre novanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che avevano eletto l'ex amministratore eleggono un altro ammnistratore per il resto del mandato. Ai fini dell'elezione e' richiesta la maggioranza dei voti. Mentre la carica rimane vacante, il sostituto dell'ex ammnistratore esercita i suoi poteri, tranne quello di nominare un sostituto.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art41 · fonte su Normattiva