- Voto in seno al Consiglio (dei Governatori) (a) Ogni governatore avra' diritto a votare per il membro che rappresenta. Salvo diversamente disposto dalla convenzione, le delibere del Consiglio verranno adottate a maggioranza semplice. (b) Ad ogni riunione del Consiglio, il quorum sara' rappresentato da quella maggioranza dei Governatori che abbiano non meno dei due terzi dei voti complessivi. (c) Il Consiglio potra' disporre che il Consiglio di amministrazione, nell'interesse supremo dell'Agenzia, possa chiedere al Consiglio di deliberare sua di una specifica questione senza che sia necessario indire una sua convocazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art40 · fonte su Normattiva