Voto in seno alla Commissione. (a) Ogni ammnistratore avra' diritto ad esprimere il numero di voti dei membri i cui voti avevano contribuito alla sua elezione/ I voti spettanti ad ogni amministratore saranno espressi unitariamente.Salvo diversamente disposto dalla presente Convenzione, le delibere del Consiglio di ammnistrazione saranno prese a maggioranza semplice. (b) Ad ogni riunione del Consiglio di ammnistrazione, il quorum sara' rappresentato da quella maggioranza degli amministratori aventi non meno della meta' dei voti complessivi. (c) Il Consiglio di amministrazione potra' disporre che il suo Presidente, nell'interesse supremo dell'Agenzia, chiede al Consiglio di amministrazioni di deliberare su di una specifica questione senza che sia necessario indice una sua convocazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art42 · fonte su Normattiva