Archivi e Comunicazioni (a) Gli archivi dell'Agenzia saranno inviolabili, a prescindere da dove possano essere situati. (b) Alle comunicazioni ufficali dell'agenzia sara' accordato - da parte di ciascun membro lo stesso trattamento che viene accordato alle comunicazioni ufficiali della Banca.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
