Attivita' finanziarie (a) Le proprieta' e le attivita' finanziarie dell'agenzia, ovunque ubicate e da chiunque detenute, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o altre forme di sequestro a seguito di procedimento esecutivo o legislativo. (b) Nella misura necessaria all'esplettamento delle proprie attivita', in base alla presente Convenzione, tutte le proprieta' e le attivita' finanziarie dell'Agenzia saranno esenti da qualsiasi tipo di restrizione, regolamentazione, controllo e moratoria; sempre che le attivita' finanziarie acquisite dall'Agenzia per successione o surrogazione di un assicurato, di ente riassicurato o di un investitore assicurato presso un ente riassicurato siano esenti da quelle restrizioni, regolamentazioni e controlli applicabili sugli scambi con l'estero vigenti nel territorio del paese membro interessato in quanto l'assicurato, l'ente o l'investitore cui l'Agenzia e' subentrata aveva diritto ad un simile trattamento. (c) Ai fini del presente capitolo, il termine "attivita' finanziaria" include le attivita' del Sponsorship Trus Fund (Fondo fiduciario di sponsorizzazione) di cui e' menzione nell'allegato I alla presente Convenzione, nonche' altre attivita' amministrate dall'Agenzia nel perseguimento dei propri obiettivi.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
