[1]Immunita' del patrimonio e degli archivi

[2](1) Le proprieta' e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio, e da qualsiasi altra forma di apprensione o trasferimento della proprieta' in forza di un atto legislativo o amministrativo. (2) Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o detenuti sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque li detenga.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art47 · fonte su Normattiva