Controversie fra l'Agenzia e suoi membri (a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56 e del paragrafo (b) del presente articolo, qualsiasi controversie che dovesse insorgere fra l'agenzia ed un suo membro od un'agenzia dello stesso, e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Agenzia ed un Paese (o agenzia del medesimo) che abbia cessato di essere membro sara' composta conformemente alla procedura contemplata all'allegato II alla presente Convenzione. (b) Le controversie riguardanti le rivendicazioni dell'Agenzia agente per surrogazione di un investitore saranno composte conformemente (i) alla procedure previste dall'allegato II alla presente convenzione, o (ii) tramite accordo da stipularsi fra l'Agenzia ed il membro in questione quale prassi alternativa per la composizione di simili controversie. In quest'ultimo caso, l'allegato II alla presente Convenzione servira' da base per tale accordo che dovra', ad ogni modo, essere approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata prima che l'Agenzia avvii qualsiasi operazione nel territorio del paese interessato.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art57 · fonte su Normattiva