Interpretazione ed applicazione della Convenzione (a) Qualsiasi questione attinente all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione che dovesse insorgere fra un membro dell'Agenzia e l'Agenzia stessa o fra i membri dell'Agenzia sara' sottoposta al Consiglio di amministrazione per le sue decisioni. Qualsiasi membro che si ritenga particolarmente coinvolto nella questione e che non sia peraltro rappresentato da un proprio cittadino in seno al Consiglio di amministrazione potra' inviare un suo rappresentante ad assistere a quelle riunioni del consiglio di amministrazione in cui la questione e' dibattuta. (b) Ogni qualvolta il consiglio di amministrazione deliberi conformemente al paragrafo (a) di cui sopra, qualunque membro potra' richiedere che la questione sia demandata al Consiglio (dei Governatori); la cui decisione sara' inappellabile. Nell'attesa che il consiglio deliberi, l'agenzia potra', se necessario, agire sulla base della delibera dal Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art56 · fonte su Normattiva