[1]ALLEGATO II COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UN MEMBRO E L'AGENZIA IN BASE ALL'ARTICOLO 57
[2]Articolo 1. Applicazione dell'Allegato Tutte le controversie che rientrano nell'ambito dell'Articolo 57 della Convenzione saranno composte in conformita' con la procedura contemplata dal presente Allegato, fatti salvi i casi in cui l'Agenzia abbia concluso un accordi con un membro conformemente all'articolo 57, capoverso (b) (iii).
Testo vigente dal 30 aprile 1988
