Art. 4 (Approvazione) — Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 482.660 per l'anno 2020, a euro 440.000 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e a euro 452.660 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi e per l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1, sono destinate nei limiti di quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 27 ottobre 2020
