[1]Testi autentici

[2]L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono da considerarsi paritariamente autentici, e' depositato presso il Depositario. In fede, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~art35 · fonte su Normattiva