Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia, e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
