In materia di tasse, d'imposte e di dogane, l'estradizione sara' concessa a norma della presente Convenzione, nella misura in cui sara' cosi' stabilito, mediante semplice scambio di note, per uno o piu' reati specificamente indicati.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art6 · fonte del testo