Le Parti Contraenti avranno la facolta' di concedere o di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. Tuttavia l'estradizione sara' concessa, se, al momento in cui il reato e' stato commesso, l'individuo di cui e' domandata l'estradizione non possedeva la cittadinanza dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art3 · fonte del testo