L'estradizione non sara' concessa:

  • 1)se il reato per cui essa e' domandata e' stato commesso, secondo la legge dello Stato richiesto, nel territorio di questo Stato;
  • 2)se l'individuo di cui e' stata domandata l'estradizione e' gia' stato condannato o assolto, per gli stessi fatti, nello Stato richiesto;
  • 3)se la prescrizione dell'azione o della pena si e' compiuta a norma della legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto;
  • 4)se, nello Stato richiedente, l'individuo di cui e' domandata l'estradizione e' stato graziato o beneficia di un provvedimento di amnistia. L'estradisione potra' essere rifiutata:
  • 1)se il reato e' perseguito nello Stato richiesto;
  • 2)se il reato e' stato commesso nel territorio di un terzo Stato e le autorita' giudiziarie dello Stato richiesto sono competenti a conoscerne;
  • 3)se l'individuo di cui e' domandata l'estradizione e' gia' stato condannato per gli stessi fatti in un terzo Stato.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art7 · fonte del testo