[1]DELL'ESTRADIZIONE
[2]1. L'estradizione viene negata:
- a)se per il medesimo fatto, la persona richiesta e' sottoposta a procedimenti penali o sia stata gia' giudicata dalle autorita' giudiziarie della Parte richiesta;
- b)se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione;
- c)se per il reato che ha motivato la richiesta, nella Parte richiedente e' stata concessa amnistia, o vi sia stato altro provvedimento generale di clemenza e quando tale fatto ricada sotto la giurisdizione penale di tale Parte;
- d)se la persona richiesta e', e' stata, o sara' processata da un tribunale speciale della Parte richiedente;
- e)se la Parte richiesta ritiene che il fatto costituisce un reato politico o un reato esclusivamente militare. I reati di traffico illecito di droghe e di terrorismo non potranno essere qualificati come reati politici;
- f)se la persona reclamata e' minorenne, secondo la Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la considera tale, oppure non prevede per i minori un trattamento processuale o sostanziale in conformita' ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.
[3]2. L'estradizione non verra' concessa neppure nel caso esistano motivi fondati per ritenere che la persona richiesta:
- a)e' stata o sara' sottoposta, per il fatto che motiva tale richiesta, ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia o in assenza della persona richiesta, non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione;
- b)sara' sottoposta ad azioni persecutorie o discriminatorie per ragioni di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali sociali oppure a condanne o trattamenti crudeli, inumani o disumani o anche ad azioni che configurino violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona.
Testo vigente dal 28 maggio 2004
