[1]CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE

[2]1. L'estradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscano reati punibili con una pena privativa della liberta', la cui durata minima sia almeno di un anno. 2. Inoltre, se l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una o piu' condanne, la durata totale della pena ancora da scontare deve essere superiore ai sei mesi dal momento di arrivo della richiesta. 3. Se l'estradizione e' richiesta per piu' fatti diversi, con pene differenti, e' sufficiente che una di esse ottemperi alle condizioni di pene previste nei punti 1 e 2, affinche' l'estradizione sia ammissibile. 4. In materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'estradizione non puo' essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tributi e di imposte, o non prevede la stessa disciplina in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art3 · fonte su Normattiva