[1]DEL PROCEDIMENTO PENALE NELLA PARTE RICHIESTA

[2]1. In caso di rifiuto dell'estradizione per i motivi indicati nei punti 1, lettera f) e 2 dell'Articolo 4, nella lettera a) dell'Articolo 5 e nell'Articolo 6, la Parte richiesta, se l'altra Parte lo richiede, sottopone il caso alle autorita' competenti per l'eventuale instaurazione del procedimento penale. A tale proposito, la Parte richiedente dovra' fornire la documentazione processuale e qualsiasi altro elemento utile in suo possesso. 2. La Parte richiesta comunichera', con sollecitudine, all'altra Parte il seguito dato alla richiesta ed il risultato del procedimento eventualmente instaurato.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art7 · fonte su Normattiva