[1]DI MORTE

[2]Se il fatto per il quale si richiede l'estradizione e' punibile, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione non sara' concessa salvo che detta Parte offra assicurazioni, considerate sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non verra' comminata o che, se gia' fosse stata inflitta, sara' commutata.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art6 · fonte su Normattiva