[1]DI MORTE
[2]Se il fatto per il quale si richiede l'estradizione e' punibile, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione non sara' concessa salvo che detta Parte offra assicurazioni, considerate sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non verra' comminata o che, se gia' fosse stata inflitta, sara' commutata.
Testo vigente dal 28 maggio 2004
