[1]Aree di cooperazione
[2]Le Parti potranno cooperare nelle seguenti aree:
- 1)politica di difesa e sicurezza;
- 2)ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;
- 3)approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;
- 4)supporto logistico;
- 5)operazioni umanitarie e di supporto alla pace;
- 6)industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
- 7)organizzazione delle Forze Armate, la struttura, l'acquisizione e la gestione delle Forze Armate, amministrazione e gestione delle risorse umane;
- 8)protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attivita' militari;
- 9)formazione ed addestramento in campo militare;
- 10)polizia militare;
- 11)sanita' militare;
- 12)storia e cultura militare;
- 13)sport militare e
- 14)altri settori militari di interesse comune concordati dalle Parti o dalle loro Competenti Autorita'.
Testo vigente dal 27 novembre 2019
