[1]Aree di cooperazione

[2]Le Parti potranno cooperare nelle seguenti aree:

  • 1)politica di difesa e sicurezza;
  • 2)ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;
  • 3)approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;
  • 4)supporto logistico;
  • 5)operazioni umanitarie e di supporto alla pace;
  • 6)industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
  • 7)organizzazione delle Forze Armate, la struttura, l'acquisizione e la gestione delle Forze Armate, amministrazione e gestione delle risorse umane;
  • 8)protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attivita' militari;
  • 9)formazione ed addestramento in campo militare;
  • 10)polizia militare;
  • 11)sanita' militare;
  • 12)storia e cultura militare;
  • 13)sport militare e
  • 14)altri settori militari di interesse comune concordati dalle Parti o dalle loro Competenti Autorita'.

Testo vigente dal 27 novembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-08;135~accordo-art4 · fonte su Normattiva