[1]Modalita' di cooperazione
[2]Le Parti coopereranno attraverso le seguenti modalita':
- 1)incontri tra i Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore della Difesa, i loro Vice ed altri rappresentanti autorizzati;
- 2)scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- 3)dibattiti, consultazioni, incontri e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi;
- 4)organizzazione e svolgimento di corsi ed esercitazioni militari;
- 5)scambio di osservatori ad esercitazioni militari;
- 6)partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della Pace;
- 7)visite di unita' militari;
- 8)scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi e
- 9)altri settori militari di interesse comune delle Parti o delle rispettive Autorita' Competenti.
Testo vigente dal 27 novembre 2019
