[1]DI COOPERAZIONE
[2]La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, ai seguenti campi:
[3](a) politica di sicurezza e di difesa;
[4](b) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
[5](c) operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;
[6](d) organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale;
[7](e) scambio di informazioni nel settore della Difesa;
[8](f) prevenzione e controllo di questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento;
[9](g) formazione, addestramento ed aggiornamenti in campo militare;
[10](h) attivita' di cooperazione sulla sicurezza marittima e di contrasto alla pirateria;
[11](i) sanita' militare;
[12](j) storia militare;
[13](k) sport militare; e
[14](l) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
Testo vigente dal 5 maggio 2022
