[1]DI COOPERAZIONE

[2]La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, ai seguenti campi:

[3](a) politica di sicurezza e di difesa;

[4](b) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;

[5](c) operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;

[6](d) organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale;

[7](e) scambio di informazioni nel settore della Difesa;

[8](f) prevenzione e controllo di questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento;

[9](g) formazione, addestramento ed aggiornamenti in campo militare;

[10](h) attivita' di cooperazione sulla sicurezza marittima e di contrasto alla pirateria;

[11](i) sanita' militare;

[12](j) storia militare;

[13](k) sport militare; e

[14](l) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 5 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;42~allegato-art3 · fonte su Normattiva